Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e i servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri ed estetisti. Tale sospensione opera dal 12 al 25 marzo e con ogni probabilità verrà prorogata.
La gran parte di queste attività ha in essere un contratto di locazione commerciale e a causa dell’impossibilità di svolgere attività lavorativa all’interno dell’immobile locato vorrebbe ottenere una riduzione del canone.
L’epidemia del Covid-19 costituisce una circostanza di fatto imprevedibile e sopravvenuta rispetto alla conclusione del contratto, tuttavia, l’obbligo di chiusura delle attività trova la propria fonte normativa nel provvedimento del Presidente del Consiglio.
Conseguenza dell’epidemia, dell’obbligo di chiusura delle aziende e delle restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini, può essere l’impossibilità, non addebitabile al conduttore, di fare fronte all’obbligo di pagamento del canone.
Per tale ragione, in numerosi casi le parti hanno da subito concordato una riduzione temporanea del canone di locazione.
Si consideri tuttavia che il conduttore, sebbene non possa esercitare l’attività economica, ha comunque la disponibilità dei locali e pertanto la richiesta di riduzione del canone dovrà tenere conto di tale circostanza. Analoga considerazione dovrà essere fatta con riguardo alle spese condominiali relative all’immobile, il cui pagamento non può in alcun modo essere sospeso o ridotto.
Il conduttore può quindi manifestare al locatore (con lettera raccomandata o PEC) la necessità di concordare una riduzione del canone di durata pari all’obbligo di sospensione dell’attività lavorativa imposto dal governo, ovvero in mancanza, riservarsi di chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La quantificazione del nuovo canone dovrà essere oggetto di accordo sottoscritto fra le parti da registrarsi entro 30 giorni.
Si tenga a mente inoltre che il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020, cd. Cura Italia, ha previsto uno specifico bonus chiamato credito d’imposta per botteghe e negozi, rivolto ai soggetti esercenti le attività d’impresa oggetto di sospensione.
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).
In conclusione, si ricorda che in un momento di forte criticità come questo, è opportuno farsi assistere e consigliare da un professionista a cui sottoporre l’esame del contratto di locazione, anche al fine di verificare l’eventuale presenza di clausole che possano di per sé già legittimare la richiesta di una rimodulazione del canone, in ragione dei fatti che stanno accadendo in questi giorni.